LEGGE 12 ottobre 1965, n. 1170

Type Legge
Publication 1965-10-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonchè agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 ottobre 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.