LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1171
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il testo dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1834, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, 6 sostituito dal seguente: Art. 20. (Sospensione condizionale della pena) La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 ottobre 1965 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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