LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1172

Type Legge
Publication 1965-10-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

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