LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1172
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.