LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1187
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 800, è elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.
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