DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1192
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
20) Dottrina generale del processo;
21) Papirologia giuridica;
22) Esegesi delle fonti del diritto italiano;
23) Storia del diritto canonico.
Art. 11. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
11) Diritto parlamentare;
12) Diritto pubblico regionale;
13) Diritto pubblico dell'economia;
14) Criminologia.
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di:
13) Farmacologia;
14) Radiobiologia.
Gli articoli 74 e 75, relativi alla scuola di specializzazione in Clinica oculistica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Clinica oculistica
Art. 73. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' Annessa la scuola di specializzazione in Clinica oculistica.
Art. 74. - La scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque.
Art. 75. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare; Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria, la parte.
4° Anno:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria, 2ª parte;
5) Tesi di specializzazione.
Art. 76. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare una dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Dopo l'art. 93, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
Art. 94. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena e' annessa la scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, cui potranno essere ammessi non piu' di dieci allievi per ogni anno di corso.
Art. 95. - La scuola e' distinta in due diversi corsi:
1) Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, della durata di tre anni;
2) Corso di specializzazione in Cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia, della durata di due anni, riducibili ad un anno per coloro che siano in possesso del diploma del 10 corso.
Art. 96. - Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore.
MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Neuropatologia dell'apparato motore;
Anatomia radiologica e radiodiagnostica dello scheletro;
Patologia speciale delle deformita' congenite ed acquisite dell'apparato motore (1° corso);
Clinica ortopedica e traumatologica (1° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (1° corso).
2° Anno:
Patologia speciale delle deformita' congenite ed acquisite dell'apparato motore (2° corso);
Clinica ortopedica e traumatologica (2° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (2° corso);
Fisioterapia e studio della protesi (1° corso).
3° Anno:
Clinica ortopedica e traumatologica (3° corso);
Tecnica degli apparecchi gessati (3° corso);
Fisioterapia e studio delle protesi (2° corso).
Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.
Art. 97. - Corso di specializzazione in Cinesiterapia, Fisioterapia, riabilitazione e ginnastica in ortopedia.
MATERIE D'INSEGNAMENTO
1° Anno:
Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche e rieducazione funzionale (1° corso);
Anatomia funzionale dell'apparato motore;
Cure con radiazioni (1° corso);
Cure elettriche (1° corso);
Balneoterapia, idroterapia e lutoterapia;
Climatoterapia;
Massoterapia (1° corso);
Terapia del movimento e meccanoterapia (1° corso);
Rieducazione motoria e riabilitazione (1° corso).
2° Anno:
Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche, e rieducazione funzionale (2° corso);
Cure elettriche (2° corso);
Massoterapia (2° corso);
Terapia del movimento e meccanoterapia, (2° corso);
Ginnastica medica;
Rieducazione motoria e riabilitazione (2° corso).
Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Fisioterapia, Cinesiterapia e riabilitazione dell'apparato motore.
Art. 98. - Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso.
Per quanto altro si riferisce alla scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, si fa riferimento alle norme generali che regolano altre scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facolta' di medicina e chirurgia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 130. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, 6 ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 20) Dottrina generale del processo; 21) Papirologia giuridica; 22) Esegesi delle fonti del diritto italiano; 23) Storia del diritto canonico. Art. 11. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: 11) Diritto parlamentare; 12) Diritto pubblico regionale; 13) Diritto pubblico dell'economia; 14) Criminologia. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di: 13) Farmacologia; 14) Radiobiologia. Gli articoli 74 e 75, relativi alla scuola di specializzazione in Clinica oculistica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in Clinica oculistica Art. 73. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' Annessa la scuola di specializzazione in Clinica oculistica. Art. 74. - La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso e' di venticinque. Art. 75. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare; Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria, la parte. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria, 2ª parte; 5) Tesi di specializzazione. Art. 76. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare una dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Dopo l'art. 93, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore Art. 94. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Siena e' annessa la scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, cui potranno essere ammessi non piu' di dieci allievi per ogni anno di corso. Art. 95. - La scuola e' distinta in due diversi corsi: 1) Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, della durata di tre anni; 2) Corso di specializzazione in Cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica medica in ortopedia, della durata di due anni, riducibili ad un anno per coloro che siano in possesso del diploma del 10 corso. Art. 96. - Corso di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore. MATERIE D'INSEGNAMENTO 1° Anno: Clinica chirurgica generale; Neuropatologia dell'apparato motore; Anatomia radiologica e radiodiagnostica dello scheletro; Patologia speciale delle deformita' congenite ed acquisite dell'apparato motore (1° corso); Clinica ortopedica e traumatologica (1° corso); Tecnica degli apparecchi gessati (1° corso). 2° Anno: Patologia speciale delle deformita' congenite ed acquisite dell'apparato motore (2° corso); Clinica ortopedica e traumatologica (2° corso); Tecnica degli apparecchi gessati (2° corso); Fisioterapia e studio della protesi (1° corso). 3° Anno: Clinica ortopedica e traumatologica (3° corso); Tecnica degli apparecchi gessati (3° corso); Fisioterapia e studio delle protesi (2° corso). Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Ortopedia e traumatologia. Art. 97. - Corso di specializzazione in Cinesiterapia, Fisioterapia, riabilitazione e ginnastica in ortopedia. MATERIE D'INSEGNAMENTO 1° Anno: Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche e rieducazione funzionale (1° corso); Anatomia funzionale dell'apparato motore; Cure con radiazioni (1° corso); Cure elettriche (1° corso); Balneoterapia, idroterapia e lutoterapia; Climatoterapia; Massoterapia (1° corso); Terapia del movimento e meccanoterapia (1° corso); Rieducazione motoria e riabilitazione (1° corso). 2° Anno: Rapporti tra lesioni ortopediche, traumatologiche, e rieducazione funzionale (2° corso); Cure elettriche (2° corso); Massoterapia (2° corso); Terapia del movimento e meccanoterapia, (2° corso); Ginnastica medica; Rieducazione motoria e riabilitazione (2° corso). Al termine del corso viene rilasciato il diploma di specializzazione in Fisioterapia, Cinesiterapia e riabilitazione dell'apparato motore. Art. 98. - Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso. Per quanto altro si riferisce alla scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore, si fa riferimento alle norme generali che regolano altre scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facolta' di medicina e chirurgia.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 130. - VILLA
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