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LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1198

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto l'intera ferma triennale è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, 27 ottobre 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE