LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1199
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dello Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi. Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1 gennaio 1965, la lettera b) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma, dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: REALE
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