LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1200

Type Legge
Publication 1965-10-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'esecuzione di opere portuali sono autorizzate le spese di: 15 miliardi nell'esercizio 1965; 15 miliardi nell'esercizio 1966; 15 miliardi nell'esercizio 1967; 15 miliardi nell'esercizio 1968; 15 miliardi nell'esercizio 1969. Dette somme saranno iscritte per lire 10 miliardi annui nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ciascuno degli esercizi dianzi indicati. All'onere di lire 10 miliardi relativo all'esercizio 1965 si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. In ciascuno degli esercizi indicati nel presente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per un ricavo netto di lire 5 miliardi. Per l'anno 1965, il mutuo comprenderà, oltre al ricavo netto di cui sopra, la somma per interessi ed oneri relativi allo stesso esercizio. Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti indicati nel precedente secondo comma. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1965 al 1969, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo.

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