LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1203
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE
all. 1 - art. 1
Accord aerien entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la Republique de Guinee ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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