LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1203

Type Legge
Publication 1965-10-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Guinea, concluso a Roma il 30 ottobre 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: REALE

all. 1 - art. 1

Accord aerien entre le Gouvernement de la Republique Italienne et le Gouvernement de la Republique de Guinee ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

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