LEGGE 19 ottobre 1965, n. 1205

Type Legge
Publication 1965-10-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti finora attribuite all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale fino al limite del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le province di Pesaro e Forlì al confine tra le province di Ferrara e Rovigo. È abrogato l'art. 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.

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