LEGGE 4 novembre 1965, n. 1213
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Presupposti e finalità della legge
Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale. Pertanto lo Stato: a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori; b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità; c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale; d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione dei patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.
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