LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1217
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli effetti delle promozioni alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, i requisiti di permanenza nella qualifica inferiore, per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 5 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, sono ridotti alla metà. In ogni caso, la decorrenza delle promozioni alla qualifica di segretario aggiunto non può essere anteriore alla data del 1 gennaio 1965.
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