LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1219

Type Legge
Publication 1965-10-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.

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