DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1222
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Venduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1910, n. 1904 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la' pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 132. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
"Chimica inorganica superiore", "Stereochimica" e "Scienza dei materiali".
Art. 135. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di:
"Chimica inorganica superiore", "Stereochimica" e "Scienza dei materiali".
Art. 141. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: "Fisica molecolare", "Teoria dei campi", "Storia della scienza", (Fisica delle basse temperature", "Elettromagnetismo" e "Radiobiologia".
Art. 152. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
24) Paleontologia dei vertebrati;
25) Embriologia degli invertebrati;
26) Paleontologia umana.
Art. 156. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
21) Embriologia degli invertebrati;
22) Chimica fisica.
L'art. 157, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"o) in cinque prove pratiche orali di Zoologia, Botanica, Anatomia comparata, Istologia ed Embriologia e Fisiologia generale.
Queste prove pratiche precedono quelle delle lettere a) e b) e.
Art. 160 , relativo al corso di laurea in Scienze geologiche dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"L'insegnamento di Fisica sperimentale comporta due esami distinti alla fine del 1° e del 2° anno di corso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 8. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Venduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1910, n. 1904 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la' pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 132. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico ed inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: "Chimica inorganica superiore", "Stereochimica" e "Scienza dei materiali". Art. 135. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti quelli di: "Chimica inorganica superiore", "Stereochimica" e "Scienza dei materiali". Art. 141. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: "Fisica molecolare", "Teoria dei campi", "Storia della scienza", (Fisica delle basse temperature", "Elettromagnetismo" e "Radiobiologia". Art. 152. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 24) Paleontologia dei vertebrati; 25) Embriologia degli invertebrati; 26) Paleontologia umana. Art. 156. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 21) Embriologia degli invertebrati; 22) Chimica fisica. L'art. 157, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "o) in cinque prove pratiche orali di Zoologia, Botanica, Anatomia comparata, Istologia ed Embriologia e Fisiologia generale. Queste prove pratiche precedono quelle delle lettere a) e b) e. Art. 160, relativo al corso di laurea in Scienze geologiche dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "L'insegnamento di Fisica sperimentale comporta due esami distinti alla fine del 1° e del 2° anno di corso".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 8. - VILLA
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