LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1230
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La decorazione della "Stella al merito del lavoro" può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, numero 2359, per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati. Le decorazioni conferite ai sensi del comma precedente sono attribuite in aggiunta al contingente di cui all'articolo 5 della legge predetta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1965 SARAGAT MORO - DELLE FAVE - FANFANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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