LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1245

Type Legge
Publication 1965-10-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1965, la indennità di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Non è consentito in alcun caso il cumulo della indennità di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.