LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1245
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1965, la indennità di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Non è consentito in alcun caso il cumulo della indennità di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.
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