DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1965, n. 1256
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Firenze rispettivamente in data 22 marzo e 4 maggio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Urologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa ai predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso) con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 24. - VILLA
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze- art. 1
Repertorio n. 573 Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze da assegnare alla cattedra di Clinica urologica. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque e questo giorno ventidue del mese di marzo in Firenze, in una, sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me dott. Tullio Gallo, nato a Cognola (Trento), il 17 febbraio 1903, direttore amministrativo dell'Universita' di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale 1 luglio 1950, sono comparsi i signori: Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1903, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualita' di rettore della Universita' degli studi di Firenze debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'universita' del 18 marzo 1915, che si allega sotto lettera "A". Landi rag. Lelio, nato a Empoli (Firenze), il 10 marzo 1909, e domiciliato a Empoli (Firenze), via Roma, 50, nella sua qualita' di presidente della Societa' "Sorgenti Tesorino" autorizzato a far luogo a tutti gli atti necessari alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio della Societa' predetta in data 18 febbraio 1965 che si allega sotto lettera "B"; Premesso che con deliberazione del 18 febbraio 1965 il Consiglio di amministrazione della Societa' "Sorgenti Tesorino" di Empoli ha deliberato all'unanimita' la istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di Clinica urologica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, che la Facolta' di medicina e chirurgia, nell'adunanza del 13 gennaio 1965, ha accettato l'offerta della predetta Societa'; che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Firenze, nelle rispettive adunanze del 17 e 18 marzo 1965, hanno ciascuno nell'ambito della propria competenza, approvato all'unanimita' la proposta di istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare alla cattedra di Clinica urologica; Tutto cio' premesso I sopracitati signori della cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. La Societa' "Sorgenti Tesorino i di Empoli, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Firenze venga attuato l'insegnamento di Clinica urologica si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392: a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari alle Importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al O% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennate posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Firenze in unica soluzione all'alto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze- art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia (il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Societa' "Sorgenti Tesorino" di Empoli, si obbliga ad elevare il relativo contribuito fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e o conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Societa' Sorgenti Tesorino" di Empoli si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui ai presente articolo.
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze- art. 4
Art. 4. L'Universita' di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Clinica urologica. L'Universita' di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da Ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1 comma b), per gli effetti suindicati o le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze- art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica urologica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze- art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nel modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze- art. 7
Art. 7. Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi della legge 24 luglio 1062, n. 1073. Questo alto, che consta di numero due fogli di carta libera uso bollo scritti a macchina da persona di mia fiducia su cinque pagine e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli; atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze. F.to: Giovanni Gualberto ARCHI " Lelio LANCI " Tulio GALLO Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 23 marzo 1965, al n. 350, vol. 71-ME. Esatte L. gratis.
Convenzione istituzione professore Facoltà di medicina e chirurgia Università Firenze-Atto Aggiuntivo
Repertorio n. 577 Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Firenze, addi' 22 marzo 1965 tra l'Universita' degli studi di Firenze e la Societa' "Sorgenti Tesorino" di Empoli per 13 istituzione di un posto di ruolo di Urologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque e questo giorno quattro del mese di maggio in Firenze, in una sala del Rettorato dell'Universita', aventi di me dott. Tullio Gallo, nata a Cugnola (Trento), il 17 febbraio 1933, direttore amministrativo della Universita' degli stadi di Firenze, delegato ai rogiti con decreto rettoriale 1 luglio 1950, sono comparsi i signori: Archi prof. Giovanni Gualberto, nato a Faenza (Ravenna) il 7 giugno 1908, e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Firenze; Landi rag. Lelio, nato a Empoli (Firenze) il 10 marzo 1909, e domiciliato a Empoli (Firenze) in via Roma, 50, nella sua qualita' di presidente della Societa' Sorgenti Tesorino", i quali mi hanno dichiarato quanto segue: Premesso che tra l'Universita' degli studi di Firenze e la Societa' "Sorgenti Tesorino i di Empoli rispettivamente rappresentato dal prof. Giovanni Gualberto Archi, rettore dell'universita' degli studi di Firenze e dal rag. Lelio Landi, presidente della Societa' Sorgenti Tesorino di Empoli, e' stata stipulata il 22 marzo 1985 in Firenze, apposita coltivazione per la istituzione di un posto di professore di ruolo alla cattedra di Clinica urologica, a rogito del sottoscritto funzionario, registrata a Firenze (Atti civili) addi' 23 marzo 1965, al n. 350, vol. 71 ME (gratis); che nel testo della predetti convenzione e' stato usato impropriamente il termine di "Clinica urologica" anziche' "Urologia" come tale insegnamento e' viceversa indicato nelle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562 e successive modificazioni; che pertanto e' necessario apportare la menzionata correzione al testo della stipulata convenzione; Tutto cio' premesso i comparenti della cui identita' personale e capacita' giuridica, io funzionario rogante sono certo, nelle rispettive qualita' convengono; che ogni qualvolta nel testo della convenzione stipulata ricorre il termine impropriamente usato "Clinica urologica" questo deve essere sostituito con il termine "Urologia". Il presente atto stipulato nell'interesse esclusivo della Universita' degli studi di Firenze sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi della legge 24 luglio 1912, n. 1073. Il presente atto che consta di due pagine e fin qui parte della successiva di un foglio di carta uso bollo scritto a macchina da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mia mano, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti della Universita' degli studi di Firenze. F.to: Giovanni Gulberto ARCHI " Lellio LANDI " Tullio GALLO Per copia conforme all'originale. Il direttore amministrativo: Dott. Tullio Gallo. Registrato a Firenze (Atti civili), addi' 7 maggio 1965, al n. 597, vol. 71-ME. Esatte L. gratis. D'ordine del Presidente della Repubblica Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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