DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965, n. 1262

Type DPR
Publication 1965-08-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 562, con il quale e' stata approvata la cartella d'oneri per disciplinare l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte del concessionari dei servizi pubblici automobilistici a norma della suddetta legge 8 gennaio 1952, n. 53; Vista la legge 21 giugno 1964, n. 559, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53; Riconosciuta la necessita' di modificare la norma dell'art. 2 della citata cartella d'oneri, per aggiornarla al disposto della legge 21 giugno 1964, n. 559; Riconosciuto opportuno di variare le disposizioni dell'art. 8 della suddetta cartella d'oneri, per attenuare gli obblighi imposti alle imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici per il trasporto degli effetti postali nei casi di sospensione, interruzione o cessazione del servizio dipendenti da forza maggiore o da causa giustificata, in quanto ritenuti troppo onerosi, e quelle dell'art. 15 per prevedere alla scadenza dell'atto la tacita proroga, di anno in anno, della validita' dell'atto stesso, facendo peraltro salva la possibilita', di disdetta da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante preavviso di 15 giorni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Silla proposta del Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con il Ministero per i trasporti e per l'aviazione civile; Decreta: Sono approvate le seguenti modifiche degli articoli 2, 8 e 15 della cartella d'oneri citata nelle premesse ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 562: L'art. 2 della cartella d'oneri, che disciplina l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, e' sostituito dal seguente "L'impresa sara' tenuta, oltreche' a trasportare gli effetti postali, a ritirarli, rilasciandone ricevuta in iscritto, ed a consegnarli, sempre dietro ricevuta, seguendo le norme di avviamento che le saranno impartite, in tutti gli uffici di posta e nei punti di scambio estremi ed intermedi della linea percorsa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 21 giugno 1964, n. 559". L'art. 8 della cartella d'oneri, che disciplina l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, e' sostituita dal seguente: "In caso di ritardi, di sospensione, interruzione o cessazione di fatto del servizio, l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile giudichera', a richiesta, dell'Amministrazione, se si tratti di forza maggiore, di causa giustificata o causa ingiustificata. In caso di sospensione, interruzione o cessazione di fatto del servizio, dipendenti da forza maggiore o da causa giustificata, l'impresa sara' tenuta comunque ad assicurare l'esecuzione del servizio con diritto ad ottenere il rimborso totale delle spese sostenute e documentate, salvo che l'Amministrazione non ritenga di provvedervi direttamente. In ogni caso verra' sospesa la corresponsione del canone e di qualsiasi altro compenso all'Impresa, limitatamente al periodo di tempo ed al tratto in cui il servizio di linea non viene eseguito. Nel caso di sospensione, interruzione o cessazione di fatto del servizio per causa ingiustificata, l'Amministrazione provvedera' al trasporto degli effetti postali con qualunque altro mezzo a rischio e a spese dell'impresa senza pregiudizio delle sanzioni di cui ai successivi articoli 10 e 11". L'art. 15 della cartella d'oneri, che disciplina l'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti personali da parte dei concessionari dei servizi pubblici automobilistici, e' sostituito dal seguente: "La validita' del presente atto e' stabilita dal.......al.......e si intendera' tacitamente prorogata di anno in anno ma non oltre il novennio ove non intervenga disdetta da parte dell'Amministrazione da comunicarsi all'Impresa, almeno quindici giorni prima della scadenza. L'Amministrazione ha altresi' facolta' di far cessare in ogni momento la validita' dell'atto mediante un preavviso di quindici giorni". Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 4 agosto 1965 SARAGAT RUSSO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 novembre 1965 Atti dei Governo, registro n. 198, foglio n. 26. - VILLA

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