DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. 1280
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 P successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta di Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'Istituto di Diritto pubblico sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari previsti per il corso di laurea in Giurisprudenza:
Diritto tributario;
Diritto pubblico generale;
Sociologia giuridica;
Giustizia amministrativa.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di:
102) Fonetica sperimentale.
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di:
27) Fonetica sperimentale.
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzi europeo ed orientale) e' aggiunto quello di "Fonetica sperimentale".
Art. 63 , relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che "L'istituto di studi del Medio ed Estremo oriente" cambia denominazione in quello di "Istituto di studi dell'India e dell'Asia orientale".
Art. 87 , relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze e matematiche, fisiche e naturali l'Istituto di disegno e' soppresso.
Art. 239 , relativo alla Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 56. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 P successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta di Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19. - All'Istituto di Diritto pubblico sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari previsti per il corso di laurea in Giurisprudenza: Diritto tributario; Diritto pubblico generale; Sociologia giuridica; Giustizia amministrativa. Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di: 102) Fonetica sperimentale. Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di: 27) Fonetica sperimentale. Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzi europeo ed orientale) e' aggiunto quello di "Fonetica sperimentale". Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che "L'istituto di studi del Medio ed Estremo oriente" cambia denominazione in quello di "Istituto di studi dell'India e dell'Asia orientale". Art. 87, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze e matematiche, fisiche e naturali l'Istituto di disegno e' soppresso. Art. 239, relativo alla Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 56. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.