LEGGE 15 novembre 1965, n. 1288
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED orfani di caduti per causa di servizio. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.