LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1300
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15 settembre 1965.
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