LEGGE 29 novembre 1965, n. 1314
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 969, è aumentata, per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire 10.000 milioni in ragione di lire 3000 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 7000 milioni per l'esercizio 1966. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è così modificato: "Possono altresì essere concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie".
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