LEGGE 29 novembre 1965, n. 1322

Type Legge
Publication 1965-11-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 21 dicembre 1955, n. 1339, sono devolute - a decorrere dall'anno 1964 - per il 50 per cento alla Cassa per la formazione della proprietà contadina e per il restante 50 per cento all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali utilizzerà tali somme per il perseguimento delle sue finalità e in maggior misura per la costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico. Tali aziende saranno affidate, con gli opportuni controlli, prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti che ne facciano domanda.

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