LEGGE 29 novembre 1965, n. 1323

Type Legge
Publication 1965-11-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara "Garibaldi", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave "Nino Bixio", è consentita la estinzione totale o parziale mediante rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato. Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro 6 autorizzato al compimento degli atti richiesti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 novembre 1865 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.