DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. 1359
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Giugliano localita' Lago Patria (Napoli), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in sei mesi e quattro anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le opere, gia' iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro quattro anni sempre a far tempo dalla suddetta data.
SARAGAT ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 114.- VILLA
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