La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 1.48, della legge comunale e provinciale 6 abrogate e sostituito dal seguente: "Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa Giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato".