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LEGGE 10 dicembre 1965, n. 1375

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È prorogata, dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1970, la efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630 ed è autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo e cento milioni, da ripartire in ragione di 100 milioni per l'anno finanziario 1965 e di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970, compreso, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.