DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. 1377

Type DPR
Publication 1965-11-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 9 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Patologia aviare" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa, previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare; salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli Enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 138. - VILLA

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 1

Rep. n. 932 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo di professore destinato all'insegnamento di "Patologia aviare" nella Facolta' di medicina veterinaria. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1965 (millenovecentosessantacinque) oggi 9 (nove) del mese di ottobre, alle ore 18 in comune e citta' di Bologna, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910 e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'Universita' predetta in virtu' ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume 5° della raccolta; alla presenza dei testimoni noti ed idonei a termini di legge, signori: Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente, funzionario; Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna ed ivi residente, funzionario, si sono personalmente costituiti i signori: Battaglia prof. Felice, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 maggio 1902, per la carica domiciliato a Bologna in via Zamboni n. 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di rettore-residente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna e quindi di suo legale rappresentante, a cio' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione predetto, nell'adunanza del giorno 9 ottobre 1965, il cui verbale, in estratto per copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera A); Nanni on. Rino, nato il 5 maggio 1928 a Vergato (Bologna) e domiciliato per la carica a Bologna in via Zamboni n. 13, impiegato, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di Assessore anziano della provincia di Bologna e quindi di legale rappresentante della medesima, in assenza del presidente per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio provinciale di Bologna, in data 14 giugno 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna, in data 22 giugno 1965, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera B); Mingozzi sig. Enzo, nato il 2 dicembre 1921 a Sarsina (Forli) e domiciliato a Forti, per la carica in via delle Torri n. 13, impiegato, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di Presidente della provincia di Forli' e quindi di legale rappresentante della medesima, a Cio' espressamente autorizzato dal Consiglio provinciale di Forni, con deliberazione in data 22 maggio 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Forli' in data 10 giugno 1965, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera C); Gambi maestro Giuseppe, nato a Ravenna il 21 novembre 1897 e domiciliato per la carica a Ravenna in piazza Caduti della Liberta' n. 24, pensionato, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di Presidente della Provincia di Ravenna e quindi di legale rappresentante della medesima, a cio' espressamente, autorizzato dal Consiglio provinciale di Ravenna, con deliberazione in data 24 giugno 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Ravenna in data 19 luglio 1965, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera D); Zecchi comm. geom. Ottorino, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 4 agosto 1899 e domiciliato, per la carica, a Bologna in piazza Mercanzia n. 4, imprenditore industriale, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di membro anziano della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, a cio' espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta stessa in data 6 ottobre 1965, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera E); Cortesi cav. dott. Sante, nato il 24 novembre 1912 a Forli e domiciliato, per la carica, a Forli' in piazza Aurelio Saffi n. 8, agricoltore, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua veste e qualita' di componente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Forli', a cio' espressamente autorizzato con deliberazione della Giunta camerale medesima in data 7 ottobre 1965, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera F); Seria dott. Paolo, nato il 29 giugno 1902 a Ravenna e domiciliato per la carica, a Ravenna, in viale Luigi Carlo Farina n. 18, funzionario, il quale interviene ed agisce nel presente alto esclusivamente nella sua veste e qualita' di componente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna, a cioespressamente autorizzato con deliberazione della Giunta camerale medesima in data 7 ottobre 1965, che si allega in copia conforme al presente atto sotto la lettera G); PREMESSO che lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna comprende tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria quello di patologia aviare; che lo sviluppo della avicoltura negli ultimi anni, particolarmente nella Regione emiliano-romagnola, ha evidenziato la necessita' di una adeguata istruzione professionale specializzata e percio' la costituzione di un apposito centro di ricerca, nel quale la patologia aviare venga seguita nelle trasformazioni in atto, e di una cattedra di patologia aviare col fine di provvedere, oltre che alla normale attivita' didattico-scientifica, anche alla consulenza diagnostica degli allevatori ed alla preparazione di professionisti specializzati; che alcuni enti locali della Regione hanno avvertito tali esigenze di notevole interesse per la zona e hanno aderito alla iniziativa della Facolta' di medicina di medicina veterinaria della Universita' degli studi di Bologna di creare un posto di ruolo convenzionato di professore destinato all'insegnamento di patologia aviare, assicurando i contributi finanziari per tale costituzione ed il suo mantenimento; che, in particolare, la provincia di Bologna, con deliberazione in data 14 giugno 1965, approvata, dalla Giunta provinciale amministrativa il 22 giugno 1965, gia' allegata al presente atto sotto la lettera B), ha assunto l'impegno di contribuire, annualmente e per venti anni, al finanziamento in parola della somma di L. 1.940.000 (unmilionenovecentoquarantamila) ed ha approvato la presente convenzione; che la provincia di Forli, con deliberazione in data 22 maggio 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 10 giugno 1965, gia' allegata al presente atto sotto la lettera G) ha assunto analogo impegno per L. 1.000.000 (unmilione), ed ha pure approvato la presente convenzione; che cosi' pure la provincia di Ravenna, con delibera in data 24 giugno 1965, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 luglio 1965, gia' allegata al presente atto sotto la lettera D), si e' impegnata per la somma di L. 700.000 (settecentomila), ed, ha approvato la presente convenzione; che, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, con deliberazione in data 14 giugno 1965, approvata dal Ministero dell'industria o commercio in data 30 giugno 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera H), si e' impegnata per L. 1.600.600 (un milione), ed ha approvato la presente convenzione; che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forli, con deliberazione in data 3 dicembre 1964, approvata dal Ministero dell'industria e commercio il 15 gennaio 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera I) si e' impegnata per un ammontare di L. 600.000 (seicentomila) e con deliberazione in data 7 giugno 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera L) ha approvato la presente convenzione; che pure la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, con deliberazione in data 24 giugno 1965, approvata dal Ministero dell'industria e commercio il 20 luglio 1965, che si allega al presente atto sotto la lettera Mi, si e' impegnata al predetto finanziamento per una somma di L. 400.000 (quattrocentomila), ed ha approvato la presenta convenzione; che il Consiglio della Facolta' di medicina veterinaria, Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, rispettivamente nelle sedute del 17 maggio 1965, del 28 luglio 1965 e del 9 ottobre 1965, i cui verbali in estratto per copia conforme si allegano al Presente atto sotto le lettere N), O), ed A) gia' citata, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno espresso parere favorevole, ed approvato, l'istituzione del posto di ruolo di professore di patologia aviare; Le parti tutte come sopra costituite, mentre confermano le premesse di cui sopra, che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' egli studi di Bologna, e' istituito - con decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione - ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, un posto di professore destinato all'insegnamento di Patologia aviare, in aggiunta ai posti gia' assegnati alla facolta' stessa.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 2

Art. 2. Le province di Bologna, di Forli', e di Ravenna nonche' le Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bologna, di Forli e di Ravenna, si impegnano ed obbligano a versare annualmente alla Universita' degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, rispettivamente ciascuna le seguenti somme: 1) Provincia di Bologna. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.940.000 2) Provincia di Forli. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 3) Provincia di Ravenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 4) Camera di commercio di Bologna. . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 5) Camera di commercio di Forli. . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 6) Camera di commercio di Ravenna. . . . . . . . . . . . . L. 400.000 e cosi' complessivamente: a) L. 4.700.000 (quattromilionisettecentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo e b) L. 910.100 (novecentoquarantamila) pari al 2011 del contributo di cui al precedente punto a) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che Possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 8, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dalla lettera a) del precedente art. 2, sia che il pasto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera, disposti dallo Stato, le province di Bologna, Forli, Ravenna e le Camere di commercio di Bologna, Forli e Ravenna, si impegnano od obbligano, ciascuno in proporzione della propria quota di finanziamento risultante dal precedente art. 2, ad elevare conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo su cui alla stessa lettera a) dell'art. 2, sino ad adeguarlo al nuovo costo medio. Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a' favore di professori universitari, gli Enti finanziatori predetti si impegnano ed obbligano altresi' ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nella lettera b) dell'art. 2 medesimo. L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 4

Art. 4. I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 debbono essere versati in unica soluzione dai sei enti finanziatori alla Universita' degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo i patologia aviare; l'Universita' degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresi' - con esonero da ogni altro obbligo o responsabilita' - a versare annualmente allo Stato la somma prevista del precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 6

Art. 6. Qualora, dopo la prima copertura, il posto di ruolo di cui alla presente convenzione, rimanga per qualsiasi ragione scoperto, la Facolta' di medicina veterinaria puo' determinare -previo parere favorevole di tutti gli enti finanziatori - la destinazione del posto medesimo anche ad altra materia affine di insegnamento della Facolta' stessa.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 7

Art. 7. La presente convenzione ha la durata di anni 20, decorrenti dalla data di nomina presso l'Universita' degli studi di Bologna, del primo titolare del posto di ruolo di professore di patologia aviare e si intende tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 8

Art. 8. La presente convenzione si intende automaticamente decaduta: a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 7; b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di professore di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti finanziatori dal mancato adempimento, dai casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Convenzione per l'istituzione posto di ruolo di professore insegnamento Patologia aviare - art. 9

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