La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche ed alle prestazioni accessorie delle società concessionarie di servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta sugli affari. In sostituzione, le società concessionarie dei servizi telefonici, a decorrere dal 1 gennaio 1966, sono tenute a corrispondere all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50 per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi telefonici e di ogni altra prestazione accessoria. Nella predetta aliquota è contenuta anche l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 255, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma precedente è a tutti gli effetti imposta di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.