LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1389
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo 6 autorizzato ad esercitare provvisoria. mente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.
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