LEGGE 17 dicembre 1965, n. 1395
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1966.
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