DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1403
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
SARAGAT MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 129. - VILLA
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 1
Regolamento di esecuzione alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo. Art. 1. Modalita' di iscrizione nell'albo Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato deve inoltrare domanda in carta da bollo al Consiglio nazionale dell'Ordine, allegando il titolo o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo di cui alla lettera d) dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, per la iscrizione negli albi professionali nonche', se del caso, la documentazione di cui all'art. 7 della legge. I pubblici impiegati ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione debbono produrre, a corredo della domanda, una certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 5 della predetta legge, nonche' la compatibilita' della libera professione con la posizione d'impiego. I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 6 della predetta legge debbono, ai fini della iscrizione nell'albo professionale, produrre un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento. I laureati in scienze naturali debbono, a norma del predetto art. 6, produrre la documentazione e I titoli comprovanti la loro attivita' di Specialisti in campo paleontologico. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, non' che dei requisiti di cui alle lettere a), 6), c) ed e) dell'art. 5 della predetta legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocita' e' comprovata, a cura degli interessati, con l'attestazione del Ministero degli affari esteri, prevista dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938, n. 897.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 2
Art. 2. Dell'iscrizione nell'elenco speciale Per i pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge, che aspirano all'iscrizione nell'elenco speciale, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 3
Art. 3. Iscrizione Rigetto della domanda Il Consiglio nazionale dell'Ordine deve deliberare nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda di Iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, deve essere motivata. Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato nel primo comma, l'interessato puo', entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso a norma degli articoli 14 e seguenti del presente regolamento alla Commissione centrale la quale, - richiamati gli atti - decide sulla domanda.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 4
Art. 4. Anzianita' di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale L'anzianita' di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e' determinata dalla data della relativa deliberazione. L'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni. L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 5
Art. 5. Tessera di riconoscimento Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine rilascia a ciascun iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento. La tessera e' firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 6
Art. 6. Cancellazione dall'albo e dall'elenco speciale Il Consiglio nazionale dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale: 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto; 2) nel casi di incompatibilita'; 3) quando sia venuto a mancare uno del requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 5 della legge, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'art. 7 della legge. Il Consiglio nazionale dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 7
Art. 7. Comunicazione delle decisioni del Consiglio nazionale Le decisioni del Consiglio nazionale sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza. In caso di irreperibilita' la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 8
Art. 8. Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale L'albo e l'elenco speciale debbono essere trasmessi in copia a cura del Consiglio nazionale dell'Ordine al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle Corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 9
Art. 9. Attribuzioni del presidente del Consiglio nazionale Il presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento o da altre norme. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 10
Art. 10. Riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine Il Consiglio nazionale dell'Ordine e' convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi. Il verbale della riunione e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 11
Art. 11. Riunioni della Commissione centrale Il presidente della Commissione centrale convoca la Commissione ogni volta che sia necessario. Il verbale e' redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed e' sottoscritto da entrambi.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 12
Art. 12. Determinazione dei contributi A norma dell'art. 9, lettera g) della legge, il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di settembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute per l'anno successivo dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale. Con le modalita' di cui al comma precedente, Il Consiglio determina la misura della tassa di iscrizione all'albo e all'elenco speciale, del diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 13
Art. 13. Riscossione delle quote annuali Le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno cui si riferiscono.
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 14
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;339)))
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 15
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;339)))
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 16
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;339)))
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 17
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;339)))
Regolamento di esecuzione alla L. 3 febbraio 1963, n. 112- art. 18
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-12;339)))
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