DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1965, n. 1405

Type DPR
Publication 1965-11-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 10 febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Per i prodotti elencati nell'annessa tabella A firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno di essi indicata.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per i prodotti elencati nell'annessa tabella B firmata dal Ministro per le finanze e' modificato come per ciascuno di essi indicato.

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la nota (1) alla voce n. 03.03 della vigente tariffa doganale e' modificata come segue: "I crostacei, molluschi e testacei, freschi, refrigerati o congelati, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Sono considerati come molluschi, crostacei e testacei freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto".

Art. 4

Il contingente di "borace anidro" destinato alla fabbricazione di smalti, previsto dalla voce n. 28.46-AI-a-2-aa della vigente tariffa doganale, e' aumentato, per l'anno 1965, da quintali 20.000 a quintali 40.000.

Art. 5

Il contingente per l'importazione in esenzione da dazio di "paste di legno chimiche per carta", provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea e destinate alla fabbricazione del cellophane, previsto, per l'anno 1965, dalla lettera b) della nota (2) alle voci numeri 47.01-B-I-a-2, 47.01-B-I-b-2, 47.01-B-II-a-2 e 47.01-B-II-b-2 della vigente tariffa doganale, e' aumentato da tonnellate 28.500 a tonnellate 32.000.

Art. 6

Il termine di utilizzo del contingente di quintali 90.000 di "piombo raffinato, non in lega (titolo non inferiore a 99,95%)" (voce della tariffa n. ex 78.01-A-II) al dazio di L. 8,20 per kg., previsto dalla nota (2) alla predetta voce della vigente tariffa doganale, e' prorogato al 31 dicembre 1965.

Art. 7

Dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1965, per il "piombo raffinato, non in lega (titolo non inferiore a 99,95%)" (voce della tariffa n. ex 78.01-A-II) si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, il dazio di L. 8,20 per kg., nei limiti di un contingente di quintali 90.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 8

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le voci numeri 08.07-E-I e II, 29.19-C, 29.25-A-III-d-3 e 29.31-B-IV della vigente tariffa doganale, nonche' i relativi numeri di statistica e dazi, sono modificata come segue: TABELLA ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 9

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il secondo comma della nota C premessa al capitolo 27 della vigente tariffa doganale.

Art. 10

Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione del solfuro di carbonio (voce della tariffa n. 28.15-B), stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 530 e successive proroghe e modificazioni fino al 31 luglio 1965, sono ulteriormente prorogate dal 1 agosto 1965 al 31 dicembre 1965. Durante quest'ultimo periodo, detta tassa viene fissata in L. 1.652 per 100 kg. di prodotto.

Art. 11

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, per le "giovenche e le vacche delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau" diverse da quelle destinate alla macellazione (voce della tariffa n. ex 01.02-A-II-a), provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, si applica il dazio del 6% sul valore, nei limiti di un contingente di n. 2.500 capi, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 4. - VILLA

Tabelle

TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico

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