DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1406

Type DPR
Publication 1965-12-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari in data 21 novembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizi del titolare salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato atta Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 8. - VILLA Rep. n. 126

Convenzione professore per Tisilogia facolta' medicina di Sassari- art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Sassari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque, addi' ventiquattro (24) del mese di novembre, in Sassari, in una sala del Rettorato della Universita', avanti a me rag. Pietro Puccini, nato a Napoli il 2 dicembre 1903, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale in data, 7 febbraio 1964, a ricevere in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitaria, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Giulio Zedda, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione universitaria; rag. Paolo Deiana, nato a Pozzomaggiore (Sassari) il 26 gennaio 1931, ragioniere dell'Amministrazione medesima; testimoni noti ed idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti da una parte Il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, rettore della Universita' degli studi di Sassari, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 18 novembre 1905 (allegato A), dall'altra Il prof. dott. Roberto Bimoldi, nato a Marsiglia il 6 maggio 1932, domiciliato a Milano, procuratore speciale in nome, vece e nell'interesse della Societa' "Organizzazione Rimoldi s.r.l. e con sede in Milano, via Mellerio n. 3, di cui alla procura speciale rilasciata dal dott. Scipione Barbiano di Belgioioso, notaio con residenza in Milano in data 10 novembre 1965, repertorio n. 20041, registrata in Milano, atti privati, Serie A, addi' 13 novembre 1965 al n. 35717/18 (allegato B), premesso che nell'ordinamento didattico delle Universita' italiane della Facolta' di medicina e chirurgia e nello statuto dell'Universita' di Sassari e' compreso tra gli insegnamenti complementari quello di Tisiologia" che la Facolta' di medicina e chirurgia ha considerato l'importanza fondamentale dell'insegnamento della Tisiologia e dell'assistenza ai tubercolotici cosi' frequenti nella regione sarda; che la Societa' S.r.l. "Organizzazione Rimoldi i di Milano, un sede in via Mellerio n. 3. valutata la importanza di un potenziamento della lotta antitubercolare in Sardegna, ed in considerazione del particolare valore sociale ed assistenziale, oltre che didattico e scientifico della clinica fisiologica, e' venuta nella determinazione, come da nota in data 10 novembre 165, di concorrere a tali nobili fini assumendo l'onera per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della tisiologia (allegato C; che gia' esiste presso l'Universita' di Sassari opportuna sede per l'istituto, con Perosonale assistente; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia (allegato D)), il Senato accademico (allegato E) ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' (allegato A) nelle adunanze rispettivamente in data 9,10 e 18 novembre 1965, hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenza la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di Professore di ruolo destinato alla tisiologia; tutto cio' premesso fra la Societa' a r. 1. "Organizzazione Rimoldi i di Milano, inscritta al n. 378434 del Registro delle ditte come da certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano in data 10 novembre 1965, prot. n. 10239 (allegato F), rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Sassari nella persona del suo rettore prof. Sergio Costa, si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. L'Organizzazione Rimoldi S. r. l., con sede in Milano, via Mellerio n. 3, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Sassari venga attuato l'insegnamento di tisiologia, si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi, da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 152: a) L. 4.600.000 (quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 926.000 (novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione professore per Tisilogia facolta' medicina di Sassari-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' di Sassari in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione professore per Tisilogia facolta' medicina di Sassari- art. 3

Art. 3. Qualora sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia che, a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, l'Organizzazione Rimoldi S. r. l. si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, l'Organizzazione Timoldi S. r. l. si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente e in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b), l'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione professore per Tisilogia facolta' medicina di Sassari- art. 4

Art. 4. L'Universita' di Sassari, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di tisiologia. L'Universita' di Sassari versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti su indicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Convenzione professore per Tisilogia facolta' medicina di Sassari- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di tisiologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raocomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore per Tisilogia facolta' medicina di Sassari- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Il presente atto, redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari ed e esente da tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e' redatto su numero due (2) fogli ed occupa numero 7 sette) tacciate e fin qui della presente, viene letto alle piu' parti contraenti in forma intelleggibile e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testimoni sopra indicati ed a me ufficiale rogante. F.to: prof. Sergio COSTA " Roberto RIMOLDI " Giulio ZEDDA, teste " Paolo DEIANA, teste " Pietro PUCCINI, funzionario rogante Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI Registrato a Sassari, addi' 24 novembre 1965 al n. 3643, Mod. I, vol. 312. Esente.

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