DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 1407
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150. Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Visto il decreto Presidenziale 1 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 28 febbraio 1956, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 71, con il quale e' stato approvato il piano particolareggiato, n. 146 di esecuzione della zona compresa tra viale Jonio, via Capraia, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, via dei Pini; Considerato che tale piano prevedeva tra l'altro la determinazione per le zone urbanistiche piu' importanti dei profili regolatori dei costruendi edifici, che sono stati riportati in una planimetria costituente l'allegato al piano stesso; Vista la domanda in data 30 agosto 1962 con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera, commissariale 4 agosto 1961 n. 1392, approvata dal Ministero dell'interno il 3 aprile 1962, l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione delle zone sopraspecificate; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, e' stata presentata nei termini stabiliti, una opposizione da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma (1) alla quale il Comune ha controdedotto; Ritenuto che la variante proposta prevede: a) la trasformazione di una zona a palazzine con particolari limitazioni in zona destinata alla costruzione di un complesso parrocchiale condizionato a non aver accessi dal viale Jonio e ad un arretramento dell'attuale limite della piazza di Monte Gennaro da adibirsi a sagrato; b) la modifica delle volumetrie degli edifici di testata, del complesso edilizio indicato con il n. 2 nell'allegato A al piano particolareggiato n. 146; c) la regolarizzazione dell'inesattezza del predetto "allegato A", per la parte indicata con il n. 6, in rapporto con le planimetrie in scala 1: 5.000 e 1: 2.000 le quali a loro volta vengono completate dagli elementi nell'allegato A; Considerato che la variante di che trattasi appare in linea di massima ammissibile e quindi meritevole di approvazione; che in particolare appare ammissibile la destinazione di una zona alla costruzione del complesso parrocchiale, in quanto il complesso stesso risulta necessario per il soddisfacimento delle esigenze di culto degli abitanti del nuovo quartiere; che le modifiche apportate con la variante agli edifici di testata del complesso edilizio indicato con il n. 2 nell'allegato A al piano particolareggiato n. 146 appaiono ammissibili in relazione anche alle caratteristiche edilizie del nuovo quartiere in cui gli edifici stessi vengono ad inserirsi; Considerato, per quanto concerne la previsione, inclusa nella variante in questione, dell'isolato destinato a costruzioni intensive con limitazioni e compreso nel citato allegato A, che l'isolato stesso ricade in zona destinata a servizi di quartiere dal nuovo piano regolatore generale di Roma, adottato dal Comune interessato con deliberazione consiliare n. 614 del 18 dicembre 1962; che in considerazione di quanto sopra il comune di Roma con deliberazione di Giunta 28 agosto 1963, numero 4536 ha determinato di stralciare la predetta previsione della variante proposta; che detto stralcio appare giustificato in relazione alla necessita' di non dar corso a soluzioni che potrebbero compromettere la futura attuazione delle previsioni del nuovo piano regolatore generale di Roma; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni, che quella dello Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma va respinta in conformita' delle controdeduzioni comunali con le quali si concorda; Ritenuto che la variante di che trattasi comporta modifiche al piano regolatore di massima, approvata con regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Visto il decreto interministeriale 14 maggio 1962, n. 16170-62/1013, con il quale e' stato approvato ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante in questione; Considerato, che per l'attuazione della variante stessa si ritiene congruo il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto; Considerato, che la variante di che trattasi non interessa zone destinate all'edilizia scolastica per cui non si e' ritenuto necessario sottoporre il progetto al parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il voto n. 777 emesso nell'adunanza del 4 febbraio 1964 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma; Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinta l'opposizione dell'istituto autonomo per le case popolari di Roma, e' approvata, con lo stralcio di cui alle premesse, la variante bis al piano particolareggiato n. 146 di esecuzione della zona compresa tra il viale Jonio, via Capraia, via delle Isole Curzolane, via della Bufalotta, perimetro del piano regolatore, via Nomentana, viale dei Pini. Il progetto sara' vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala a 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 2000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una planimetria in scala 1: 500 costituente l'allegato "A", in una relazione tecnica, in un elenco delle proprieta' vincolate nonche' nella domanda in data 30 agosto 1962 contenente le controdeduzioni all'osservazione presentata. Per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni previste nella variante di cui sopra e' fissato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine e' fissato per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
SARAGAT MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 128. - VILLA
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