DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1965, n. 1408
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 25 novembre 1964, n. 21;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 28 ottobre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Antropologia criminale" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successiva modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 9. - VILLA
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 1
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Antropologia criminale" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque, addi' 28 del mese di ottobre a Cagliari; nella sala del Rettorato del palazzo della Universita' innanzi a me doti. Gesuino Piga funzionario amministrativo dell'Universita' degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1 luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Universita' medesima senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi I signori: prof. Giuseppe Peretti nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il Rettorato della Universita' degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualita' di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione stessa in data 25 ottobre 1965 (All'. A). on.le Lucio Abis nato a Oristano il 24 febbraio 1926, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualita' di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 21, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale - della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 9 gennaio, n. 1 (all'. B) e in forza del mandato ricevuto dalla Giunta regionale della Sardegna, conferitogli nella adunanza del 21 luglio 1965 (all'. C). Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, nello ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti quello di "Antropologia criminale" e che ragioni di opportunita' rendono necessaria la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento; b) che la Regione autonoma della Sardegna si e' fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo per la Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Antropologia criminale"; c) che con la legge regionale 25 novembre 1964, n. 21, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione autonoma della Sardegna (Parte I e II), in data 9 gennaio 1965, n. 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione dell'universita' di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di a Antropologia criminale" presso la Facolta' di medicina e chirurgia (all',. B); d) che la Giunta regionale, con deliberazione in data 21 luglio 1965 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (all'. C); e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (all'. D), il senato accademico (all'. E) ed il Consiglio di amministrazione (all'. F) dell'Universita' degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare la istituzione del nuovo posto di professore di ruolo e di autorizzare il Rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione; Tutto cio' premesso, i suddetti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari, sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati un organico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Antropologia criminale
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 2
Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di "Antropologia criminale la somma annua di L. 4.601.000 (quattromilioniseicentounmila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 3
Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Universita' degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 920.000 (novecentoventimila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 4.600.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 4
Art. 4. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 5
Art. 5. Qualora a seguito di miglioramenti economici e della carriera disposti dallo Stato, Il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata dall'art. 3. L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 6
Art. 6. L'Universita' di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, i tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Antropologia criminale". L'Universita' di Cagliari versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 7
Art. 7. Nelle ricerche e nello studio di quel problemi che investono settori ed argomenti fondamentali della Regione autonoma della Sardegna, la collaborazione con l'Amministrazione regionale avverra' sia su iniziativa del professore di ruolo della cattedra di "Antropologia criminale", sia su richiesta della medesima Amministrazione regionale. Delle richieste e degli studi cennati che, su propria iniziativa, la predetta cattedra, svolgera', il titolare dara' notizia dei risultati ottenuti all'Amministrazione regionale, trasmettendole gli elaborati, se richiesti, e ponendosi a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento. La cattedra medesima sara' tenuta inoltre ad effettuare le ricerche e gli studi che l'Amministrazione regionale dovesse ritenere opportuni nell'interesse della Sardegna, e pertanto i relativi temi, I loro obiettivi e il programma delle ricerche saranno preventivamente discussi ed approvati tra la Amministrazione regionale, e il titolare della cattedra.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 8
Art. 8. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua cadenza.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 9
Art. 9. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con corrispondente cessazione dal servizio del titolare.
Convenzione istituzione professore Antropologia criminale di Cagliari- art. 10
Art. 10. La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Cagliari 6 esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto, lo ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 8 (otto) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volonta' e che qui con me sottoscrivono. Il rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari Giuseppe PRETTI L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna Lucio ABIS L'ufficiale rogante Gesuino PINA Copia conforme all'originale, registrato a Cagliari il 28 ottobre 1965 al n. 13614, vol. 426, gratis. L'ufficiale rogante: Gesuino PINA D'ordine del Presidente della Repubblica Visto, Il Ministro per la pubblica Istruzione GUI
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