DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1409
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Roma rispettivamente in data 17 luglio e 29 novembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psichiatria" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 23. - VILLA
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 1
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della "Psichiatria" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma. L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno di sabato 17 del mese di luglio 1965 in Roma, nel Rettorato della Citta' universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1921, n. 674, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 28 giugno 1965 (allegato A) che fa parte integrante del presente atto; Signorello dott. Nicola nato a San Nicola da Crissa (Catanzaro) il 18 giugno 1926, presidente del Consiglio provinciale di Roma, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione provinciale di Roma, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione n. 2002 del Consiglio provinciale nella seduta dell'8 agosto 1964 (allegato B) e con deliberazione n. 915 in data 25 maggio 1965 della Giunta provinciale (allegato C), debitamente ratificata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 268 del 2 luglio 1955 (allegato D), deliberazioni tutte che fanno parte integrante del presente atto. Le parti contraenti della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni. Premesso che la provincia di Roma, nell'esaminare il problema della "Psichiatria" ha constatato che esso e' diventato sempre piu' pressante per ogni Amministrazione provinciale a causa dei suoi aspetti complessi di assistenza, di formazione culturale e di profilassi; che, pertanto, si ritiene necessario promuovere l'istituzione di una cattedra di ruolo di "Psichiatria" in quanto la Provincia stessa ne ritrarrebbe concreti vantaggi di consulenza e di collaborazione mentre, d'altra parte, la cattedra stessa permetterebbe un apporto selezionato di medici specialisti e di altro personale tecnico indispensabile all'Amministrazione provinciale; che, per il raggiungimento di tale fine, l'Amministrazione provinciale di Roma si e' dichiarata disposta, mediante deliberazione del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, sedute, rispettivamente, dell'8 agosto 1964, 25 maggio 1965 e 2 luglio 1965 (allegati B, C e D) ad Istituire, mediante convenzione, presso l'universita' di Roma un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della "Psichiatria" ed ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di ruolo di cui sopra; che la Facolta' di medicina e chirurgia, presso la quale l'insegnamento viene impartito, ha riconosciuto nella seduta del 5 novembre 1916 come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di professore di ruolo suddetto; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, nella seduta del 28 giugno 1965 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, la proposta formulata in merito alla istituzione di un posto di professore di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione; tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma e' Istituito, in aggiunta al posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo riservato all'insegnamento della "Psichiatria".
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 2
Art. 2. La provincia di Roma si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della convenzione, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 4.600.000, pari all'ammontare della spesa media, prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di Importo superiore a quello indicato nel precedente art. 2 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, o presso altra Facolta' della stessa sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - la provincia di Roma si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 4
Art. 4. La provincia di Roma si obbliga a versare. Inoltre, alla Universita' di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua di L. 920.000 pari al 20% del contributo annuo di L. 4.600.000 per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare della cattedra di "Psichiatria" nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 8 della convenzione, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria. Il predetto ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'ente stesso e' obbligato a versare all'Universita' di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato a favore dei professori universitari o a trasferimento del titolare della cattedra da altra sede o da altra Facolta' della stessa sede. Nel caso siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza a favore dei professori universitari, la provincia di Roma si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nel presente articolo. L'onere dei contributi sopraindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui all'art. 3 della presente convenzione, o dalla data in cui verranno disposti i provvedimenti di cui al comma terzo del presente articolo.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 5
Art. 5. Al verificarsi degli eventi di cui agli articoli 3 e 4, la provincia di Roma provvedera' all'aggiornamento dei contributi da versare all'Universita' di Roma a decorrere dalla data che verra' indicata dall'Universita' stessa e senza procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 6
Art. 6. La provincia di Roma si impegna, ancora, per assicurare il funzionamento della cattedra di "Psichiatria" e per tutta la durata della convenzione, ad erogare la somma annua di L. 1.000.000 da versare all'Universita' di Roma, in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 7
Art. 7. L'Universita' si obbliga a versare allo Stato, per quanto contenuto nel precedenti articoli, l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di professore di ruolo di "Psichiatria". L'Universita' di Roma versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 8
Art. 8. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 9; b) so non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e le somme percentuali integrative di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni il posto di ruolo s'intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo le eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 9
Art. 9. La presente convenzione avra' vigore per 20 anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Roma del professore titolare della cattedra di "Psichiatria" e s'intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore per Psichiatria facolta' Medicina di Roma- art. 10
Art. 10. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), e del [decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380 e dell'art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1924-04-09;380~art45) della [legge 24 luglio 1962 n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura dei quattro allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunziano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto consta, escluse le firme, di 5 fogli scritti su otto pagine intere e righe ventiquattro della 9ª pagina. Il Presidente del Consiglio provinciale di Roma Nicola SIGNORELLO Il Rettore dell'Universita' degli studi di Roma Giuseppe Ugo PAPI. L'Ufficiale rogante Francesco RUGGERI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Atto Aggiuntivo professore per Psichiatria di Roma- art. 1
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