DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1413
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500;
Visto l'art. 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 10 luglio 1941, n. 1198;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 209;
Vista la legge 28 luglio 1950, n. 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 95;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, sulle norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre Amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Ritenuta la necessita' di aggiornare, in applicazione alla precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232, i canoni relativi all'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre Amministrazioni o di terzi, nonche' le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), societa', enti diversi e privati, e' a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo delle spese per i lavori e per la prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale superiore e degli agenti e operai, rispettivamente stabilite in L. 12.000 per il personale superiore ed in L. 7000 giornaliere per gli agenti e operai.
Art. 2
Per la posa di conduttori e cavi aerei sulle palificazioni telegrafiche dell'Amministrazione delle poste a delle telecomunicazioni sono altresi' a carico delle Amministrazioni, societa', enti diversi e privati, di cui al precedente articolo, in corrispettivo dell'occupazione di posto sulle palificazioni stesse, le seguenti quote: a) per ogni chilometro di conduttore comunque pesato su palificazione di qualsiasi specie e natura . . . . . . . L. 55.000 b) per ogni chilometro di cavo aereo di qualsiasi tipo e natura, da posare su palificazioni in legno, cemento armato o ferro, per ogni centimetro o frazione di centimetro di diametro del cavo . . . . . . . . . . . . L. 130.000 L'eventuale esistenza di fune portante esterna al cavo non comporta alcuna maggiorazione della quota dovuta per l'appoggio del cavo aereo. In caso di spostamento della palificazione per esigenze dell'Amministrazione o del proprietario del fondo servente, eseguito a spese dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, le Amministrazioni, societa', enti diversi e privati proprietari dei fili o dei cavi su di essa posati, oltre a sostenere le spese relative al trasferimento dei propri conduttori o cavi, sono tenuti a corrispondere nuove quote per il tratto di palificazione spostato.
Art. 3
I canoni annui per la manutenzione di palificazioni, di conduttori e delle funi e ganci portacavi aerei nonche' i canoni per l'uso delle palificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori su di esse posati di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni. Per la manutenzione dei tronchi di linee speciali sono dovuti, oltre ai canoni di cui al precedente comma, i canoni supplementari stabiliti nella tabella B annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e telecomunicazioni.
Art. 4
E' in facolta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di accordare riduzioni sui canoni di cui alla tabella A allegata al presente decreto alle Amministrazioni, enti, organizzazioni e societa' indicati nell'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, alle condizioni e nei limiti previsti nell'articolo stesso.
Art. 5
Per quanto riguarda la manutenzione delle palificazioni e dei conduttori di terzi e l'uso delle palificazioni e dei conduttori di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i relativi canoni di cui alle tabelle A a B sono soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge 3 novembre 1061, n. 1282.
Art. 6
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966.
SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 12. - VILLA
Tabella A
TABELLA A Canoni manutenzione delle palificazioni e dei conduttori Per ogni Km. di palificazione prevalentemente in legno di proprieta' di terzi: a) semplice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 b) doppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 93.000 Per ogni Km. di palificazione prevalentemente in cemento armato o in ferro di proprieta' di terzi: (1) a) semplice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.590 b) doppia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 Per ogni Km. di conduttore posato su palificazione di proprieta' di terzi o di proprieta' P. T. in uso esclusivo a terzi. . . . L. 13.000 Per ogni Km. di conduttore su palificazione di proprieta' P.T. L. 20.000 Canoni manutenzione della fune e dei ganci portacavi aerei Per ogni Km. di cavo, di qualsiasi natura, su sostegni di proprieta' di terzi. L. 8.500 (1) (2) Per ogni Km. di cavo, di qualsiasi natura, su sostegni di proprieta' P. T.(1).................................................L. 55.000 Canoni di uso delle palificazioni e dei conduttori di proprieta' P. T. utilizzati esclusivamente da terzi Per ogni Km. di palificazione semplice utilizzata esclusivamente dal terzo: (3) a) prevalentemente in legno: compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T. L. 75.000 quando la manutenzione e' eseguita dal terzo. . . . . . . . L. 25.000 b) prevalentemente in cemento armato o ferro: compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T.. L. 54.500 quando la manutenzione e' eseguita dal terzo (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 38.000 Per ogni Km. di palificazione doppia utilizzata esclusivamente dal terzo: (3) a) prevalentemente in legno: compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P. T. L. 140.000 quando la manutenzione e' eseguita dal terzo. . . . . . . . L. 45.000 b) prevalentemente in cemento armato o ferro: compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P. T. L. 100.000 quando la manutenzione e' eseguita dal terzo (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Per ogni Km. di conduttore di qualsiasi natura e diametro posato su dette palificazioni: compresa la manutenzione eseguita dall'Amministrazione P.T. L. 19.000 quando la manutenzione e' eseguita dal terzo . . . . . . . . L. 6.000 Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni RUSSO
Tabella B
TABELLA B Canoni supplementari per la manutenzione di "Tronchi speciali" Per ogni Km. di palificazione semplice. . . . . . . . . . . L. 11.000 Per ogni Km. di palificazione doppia. . . . . . . . . . . . L. 11.000 Per ogni Km. di conduttore posato su dette palificazioni . . L. 3.500 Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni RUSSO
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