DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1414

Type DPR
Publication 1965-12-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 643, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono aggiunte le seguenti voci: Voce n. 13-bis: incisioni foniche su dischi, nastro o filo: per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 15 Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito di titoli postali ...........................................L. 60

Art. 2

La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente:

12.- Stampe periodiche spedite in abbonamento: 1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr...............L. 0,30 per ogni 50 gr. o frazione in piu .....................L. 0,20 1° gruppo bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 0,50 per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 0,30 2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 1,25 per ogni 50 gr. o frazione in piu'..................... L. 0,75 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano una volta al mese: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 3 per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 1,50 4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicita' almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicita purche escano una volta per semestre: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr............. L. 5 per ogni 50 gr. o frazione in piu ................... L. 3 Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

Art. 3

La lettera b) della, voce n. 28 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965,- n. 880, e' sostituita dalla seguente b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento, L. 65).

Art. 4

Nella voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, per la categoria A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.) il porto unitario e' elevato da grammi 30 a grammi 50.

Art. 5

La voce n. 37 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della. Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente Voce n. 37: tassa, giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza (con un massimo di L. 1000), L. 50.

Art. 6

Alla tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche: nella rubrica "limiti massimi di peso", dopo al voce n. 1, e' inserita la, voce: n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, kg. 1; nella rubrica "dimensioni massime", dopo la voce n. 1 e' inserita la voce: n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, cm. 45 x 45 x 20; nella rubrica, "limiti di valore o di assegno" la lettera b) della voce n. 5 e' sostituita, dalla seguente: b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione): per i versamenti, gli assegni localizzati e di postagiro .................................. L. 100 per gli assegni all'ordine ........................ L.1000 Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.

Art. 7

Nella tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 1 e' sostituita dalla seguente:

1.- Corrispondenze: indennita' per raccomandate smarrite: l'indennita' dovuta agli utenti per lo smarrimento di raccomandata e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.

Art. 8

La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla tabella n. 5, allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 9

Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966.

SARAGAT MORO - RUSSO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1965

Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 11. - VILLA

Tabella

TABELLA N. 5 TARIFFE RADIOTELEGRAFICHE E RADIOTELEFONICHE MARITTIME (valevoli per il traffico scambiato tra navi italiane e stazioni costiere italiane). 1 - Radiotelegrammi scambiati, via stazioni costiere italiane, fra l'Italia da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e radiotelegrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per tramite di una stazione costiera italiana, per parola, senza minimo: tassa radiotelegrafica costiera ..................... L. 100 tassa radiotelegrafica di bordo ..................... L. 80 oltre le normali tasse telegrafiche. Quando si tratti: a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani; b) di radiotelegrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte la navi mercantili, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue: tassa costiera....................................... L. 65 tassa di bordo ..................................... L. 45 oltre le normali tasse telegrafiche. La tassa radiotelegrafica costiera di lire 100 per parola si applica, inoltre, ai radiotelegrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane. 2 - Radiotelegrammi SLT (lettere radiomarittime): tassa costiera per un minimo di 20 parole .......... L. 800 tassa di bordo con un minimo di 20 parola .......... L. 600 per ogni parola oltre le 20: tassa costiera...................................... L. 35 tassa di bordo...................................... L. 25 3 - Radiofototelegrammi scambiati, via Centro radio nazionale P.T. di Roma, fra l'Italia da una parte e le navi mercantili italiane dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso terrestre: Mediterraneo Oceano Radiofototelegrammi del formato 18x9,9: tassa di bordo 3.000 6.000 tassa costiera 3.000 6.000 tassa terrestre: tassa telegrafica 2.200 2.200 tassa di prosecuzione 2.650 2.650 Totale .... L. 10.850 L. 16.550 Radiofototelegrammi del formato 18 x 13,2: tassa di bordo 3.750 7.500 tassa costiera 3.750 7.500 tassa terrestre: tassa telegrafica 2.200 2.200 tassa di prosecuzione 2.650 2.650 Totale .... L. 12.350 L. 19.850 Radiofototelegrammi del formato 18 x 16,5: tassa di bordo 4.500 9.000 tassa costiera 4.500 9.000 tassa terrestre: tassa telegrafica 2.200 2.200 tassa di prosecuzione 2.650 2.650 Totale .... L. 13.850 L. 22.850 Radiofototelegrammi del formato 18 X 19,8: tassa di bordo 5.250 10.500 tassa costiera 5.250 10.500 tassa terrestre: tassa telegrafica 2.200 2.200 tassa di prosecuzione 2.650 2.650 Totale .... L. 15.350 L. 25.850 4 - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni costiere italiane fra passeggeri a bordo di piroscafi italiani e abbonati alla rete telefonia italiana, per la prima unita di 3 minuti: a) conversazioni limitate al settore telefonico della localita sede della stazione costiera: navi di stazza inferiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo: tassa di bordo ................. L. 250 tassa costiera ................. L. 750 tassa terrestre................. L. 200 Totale .... L. 1.200 navi di stazza superiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo: tassa di bordo ................. L. 750 tassa costiera ................. L. 750 tassa terrestre................. L. 200 Totale .... L. 1.700 navi di qualsiasi tonnellaggio, in navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra il Canale di Suez: tassa di bordo ................. L. 1.500 tassa costiera ................. L. 1.500 tassa terrestre................. L. 200 Totale .... L. 3.200 b) conversazioni con altre localita italiane: navi di stazza inferiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo: tassa di bordo ................. L. 250 tassa costiera ................. L. 750 tassa terrestre................. L. 500 Totale..... L 1.500 navi di stazza superiore alle 1600 tonnellate, in navigazione nel Mediterraneo: tassa di bordo ................. L. 750 tassa costiera ................. L. 750 tassa terrestre................. L. 1.000 Totale..... L. 2.500 navi di qualsiasi tonnellaggio, in navigazione, oltre lo Stretto di Gibilterra o il Canale di Suez. tassa di bordo ................. L. 1.500 tassa costiera ................. L. 1.500 tassa terrestre................. L. 1.000 Totale .... L. 4.000 Dopo la prima unita' di conversazione per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Per i membri dell'equipaggio delle navi mercantili e militari, per le conversazioni bordo-terra le tasse costiere e di bordo sono ridotte di un terzo (conversazioni PRID). Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente si percepisce un decimo delle tasse totali stabilite per unita' di conversazione. 5 - Conversazioni radiotelefoniche su onde metriche (VHF) scambiate tramite stazioni costiere italiane, fra passeggeri a bordo di navi italiane e abbonati alla rete telefonica italiana; a) conversazioni limitate al settore telefonico della localita' sede della stazione costiera, per ogni 3 minuti o frazione: tassa di bordo ................... L. 99 tassa costiera ................... L. 99 tassa terrestre................... L. 52 Totale..... L. 250 tassa di avviso di chiamata al posto telefonico pubblico ............. L. 100 b) conversazioni con altre localita italiane per la prima unita' di tre minuti: tassa di bordo..................... L. 150 tassa costiera..................... L. 201 tassa terrestre ................... L. 318 Totale .....L. 690 Dopo la prima unita di conversazione, per ciascun successivo minuto si percepisco un terzo delle singole tasso: tassa di avviso di chiamata al posto telefonico pubblico.................L. 100 Per i membri dell'equipaggio delle navi mercantili e militari, per le conversazioni bordo-terra, le tasse costiere e di bordo sono ridotte di un terzo (conversazioni PRID). Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce un terzo delle tasse totali stabilite per unita di conversazione. Tale tassa non e dovuta qualora sia stata gia' corrisposta la tassa per l'avviso di chiamata. 6 - Commissioni radiotelefoniche con un massimo di venti parole con i pescherecci in navigazione Mediterraneo: tassa di bordo....................... L. 100 tassa costiera....................... L. 100 tassa terrestre ..................... L. 200 Totale ..... L. 400 7 - Conversazioni radiotelefoniche scambiate tramite stazioni costiere, italiane tra pescherecci italiani e abbonati alla rete telefonica italiana: a) pescherecci in navigazione nel Mediterraneo, per ogni unita' di 3 minuti o frazione: tassa di bordo ..................... L. 100 tassa costiera ..................... L. 100 tassa terreste ..................... L. 200 Tassa di preparazione: per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce un terzo delle tasse totali stabilite per unita di conversazione: tassa di avviso di chiamata al posto telefonico pubblico ............... L. 116 b) pescherecci in navigazione oltre lo Stretto Gibilterra o il Canale di Suez, per la prima unita di 3 minuti: conversazioni limitate al settore telefonico dalla localita sede della stazione costiera: tassa di bordo ................... L. 250 tassa costiera ................... L. 750 tassa terrestre................... L. 200 Totale .... L 1.200 conversazioni con altre localita italiane: tassa di bordo ................... L. 250 tassa costiera ................... L. 750 tassa terrestre .................. L. 500 Totale..... L. 1.500 Dopo la prima unita di conversazione, per ciascun minuto successivo si percepisce un terzo delle singole tasse. Tassa di preparazione per le conversazioni non effettuate per cause dipendenti dalla persona richiesta o richiedente, si percepisce un decimo delle tasse totali stabilite per unita di convenzione. Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni RUSSO

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