LEGGE 23 dicembre 1965, n. 1415
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine previsto dalla legge 26 giugno 1965, numero 724, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1966.
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