LEGGE 23 dicembre 1965, n. 1416
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono fissate al 31 dicembre 1967.
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