DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1420
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista, la legge della Regione siciliana n. 36 del 27 novembre 1965;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 9 dicembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria nell'Universita' di Catania.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Idraulica agraria con applicazioni di disegno in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 10. - VILLA
Convenzione professore Idraulica agraria con applicazione di disegno-art. 1
Repertorio n. 245. REPUBBLICA ITALIANA Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di "Idraulica agraria con applicazione di disegno" presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania. L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno nove del mese di dicembre in Palermo, nel gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione del Governo della Regione siciliana, innanzi a me dott. Alberto La Farina, delegato agli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione, giusta decreto assessoriale n. 19 del 17 gennaio 1964 registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, foglio n. 2, registro n. 1, sono comparsi i signori: on. prof. dott. Diego Giacalone nato a Marsala (Trapani) il 30 giugno 1917 che interviene in questo atto nella qualita' di Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica presso l'Assessorato, in Palermo via Notarbartolo n. 17; il prof. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, che interviene in qualita' di Magnifico rettore e legale rappresentante dell'Universita' di Catania, ivi domiciliato per la carica, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, del 29 ottobre 1965, che per estratto si allega a questo atto, formandone parte integrante (Allegato 1). Premesso che con legge regionale n. 36 del 27 novembre 1965 approvata nella seduta del 19 ottobre 1965, pubblicata il 27 novembre 1965 nella "Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana n. 52 e' stata autorizzata la stipula della presente convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di "Idraulica agraria con applicazioni di disegno i presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania, con decorrenza dell'anno accademico 1966-67, e sono state altresi' autorizzate le spese di mantenimento di tale posto; che il Consiglio della Facolta' di agraria, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione della Universita', con delibere rispettivamente dell'11 giugno, 27 e 29 ottobre 1965, hanno espresso unanimi parere favorevole alla istituzione del detto posto di ruolo; cio' premesso Le parti, della cui identita' personale io ufficiale rogante sono certo, e che, col mio consenso, rinunziano alla assistenza di testimoni, in esecuzione di quanto disposto dalla legge regionale di cui sopra e delle autorizzazioni ricevute dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'on. Diego Giacalone nella sua qualita' di Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, affinche' presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Catania venga attuato l'insegnamento di "Idraulica agraria con applicazioni di disegno" si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore Idraulica agraria con applicazione di disegno- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere versati all'Universita' di Catania in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore Idraulica agraria con applicazione di disegno-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso articolo uno. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore Idraulica agraria con applicazione di disegno-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Catania per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di "Idraulica agraria con applicazioni di disegno". L'Universita' di Catania versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione professore Idraulica agraria con applicazione di disegno-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di "Idraulica agraria con applicazione di disegno" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore Idraulica agraria con applicazione di disegno-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ad in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3; d) qualora la legge regionale 27 novembre 1965 venga annullata dalla Corte Costituzionale. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore, di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salva eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. La presente convenzione stipulata nell'interesse dello Stato e' redatta in carta libera con esenzione di tasse. Richiesto io ufficiale rogante ho redatto questo atto che ho letto alle parti che lo approvano. E' scritto in parte con mezzi meccanici ed in parte da persona di mia fiducia su due fogli di carta di cui occupa sei facciate e quanto di questo. F.to: Diego Giacalone, nella qualita'; F.to: Cesare Sanfilippo, nella qualita'; F.to: Alberto La Farina, ufficiale rogante. Registrato a Palermo il 9 dicembre 1965 al n. 1514, libro I, vol. 7 M.E. - Esente. Il direttore: illeggibile Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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