DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1422
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 10 marzo 1964, n. 02, recante modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670, riguardante il coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla emanazione delle disposizioni inerenti all'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del suindicato decreto presidenziale;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
Agli effetti della gestione della spesa dei Comuni e delle Province, la distinzione tra "spese ordinarie e di parte ordinaria" e "spese straordinarie o di parte straordinaria 1) e' abolita, e sostituita da quella tra "spese correnti" (o di funzionamento e mantenimento) e "spese in conto capitale" (o di investimento).
Art. 2
Ai fini dell'analisi funzionale le spese correnti e le spese in conto capitale si ripartiscono: a) per i Comuni, in nove sezioni: 1) amministrazione generale; 2) difesa; 3) giustizia; 4) sicurezza pubblica; 5) istruzione e cultura; 6) azione ed interventi nel campo delle abitazioni; 7) azione ed interventi nel campo sociale; 8) azione ed interventi in campo economico; 9) oneri non ripartibili; b) per le Province, in sei sezioni: 1) amministrazione generale; 2) Istruzione e cultura; 8) azione ed interventi nel campo delle abitazioni; d) azione ed interventi in campo sociale; 5) azione ed interventi in campo economico; 6) oneri non ripartibili.
Art. 3
Ai fini dell'analisi economica, le spese correnti e le spese in conto capitale dei Comuni e delle Province vanno rilevate in quattordici categorie: A) Spese correnti: 1) personale (in attivita' di servizio ed in quiescenza); 2) acquisto di beni di consumo e servizi; 3) trasferimenti; 4) interessi; 5) poste correttive e compensative delle entrate; 6) ammortamenti; 7) somme non attribuibili; B) Spese in conto capitale: 8) beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente; 9) beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente; 10) trasferimenti; 11) partecipazioni azionarie e conferimenti; 12) concessione di crediti ed anticipazioni per finalita' produttive; 13) concessione di crediti ed anticipazioni per finalita' non produttive; 14) somme non attribuibili.
Art. 4
Il bilancio di previsione, i riepiloghi ed i quadri riassuntivi indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 670, vanno compilati secondo i modelli allegati.
Art. 5
Nulla e' innovato per quanto concerne la distinzione, ad ogni effetto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei Comuni e delle Province in "obbligatorie" e "facoltative". Restano del pari immutate tutte le disposizioni di legge e regolamentari del vigente ordinamento comunale e provinciale riguardanti le competenze del Ministro per l'interno, della Commissione centrale per la finanza locale, del Prefetto, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nonche) le norme concernenti le responsabilita' contabili e amministrative degli impiegati e degli amministratori dei Comuni e delle Province.
SARAGAT MORO - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addi' 30 dicembre 1995
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 88. - VILLA
Tabelle
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