LEGGE 15 dicembre 1965, n. 1423
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è consentita la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.