LEGGE 15 dicembre 1965, n. 1425
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'assistenza pubblica ad istituti, enti, associazioni e comitati, a titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale ai minori bisognosi, è decentrato alle prefetture con le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la concessione dei contributi medesimi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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