LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1426

Type Legge
Publication 1965-12-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.