LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1427

Type Legge
Publication 1965-12-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, è elevato a 600. Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attività analoga a quella di imprese privato purchè abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.

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