LEGGE 17 dicembre 1965, n. 1432
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È in facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di attuare, a favore dei titolari di concessioni di coltivazioni del tabacco per manifesto, le stesse provvidenze che i titolari di concessioni speciali accordano nel corso della campagna di coltivazione ai propri coltivatori di tabacco. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle suddette provvidenze. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1965, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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