LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1434
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, è elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.
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