LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1436

Type Legge
Publication 1965-12-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La voce 11 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, recante: "pesce fresco, anche congelato" è sostituita dalla seguente: "pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE

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