LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1436
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La voce 11 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, recante: "pesce fresco, anche congelato" è sostituita dalla seguente: "pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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